A firma di un gruppo di supporters della Reggina 1914, è stata redatta una lettera inviata alle più alte cariche dello Stato, nonchè alle testate giornalistiche locali e nazionali. Questo è quanto viene riportato nella stessa
Reggio Calabria, 10/08/2023
Illustrissimo Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR
Dott. Raffaele Fitto
PEC: info.politicheeuropee@pec.governo.it
OGGETTO: Appello – denuncia a tutela della Reggina 1914 srl.
Salve,
siamo un gruppo di supporters della Reggina Calcio, sparsi per l’intero territorio nazionale e, col presente documento, ci rivolgiamo a Voi, in qualità di più alte cariche dello Stato, per porre alla Vostra attenzione una vicenda gravissima, un’enorme ingiustizia che si sta consumando e che si sta provando a far giungere al traguardo senza che i media ne parlino e senza riflettori puntati.
In un territorio martoriato come il nostro, ed affranto da gravi problematiche come l’emergenza idrica, l’emergenza rifiuti, lo stato di totale abbandono in cui versa l’Aeroporto dello Stretto, ormai ridotto allo stremo ed a rischio chiusura, con gravi ripercussioni sull’intero territorio, adesso sta per completarsi l’ennesima tragedia, una gravissima ingiustizia, che il “sistema” Figc vuole compiere in danno della Reggina Calcio, autentico emblema della città, orgoglio dell’intera città e di tutti i reggini emigrati al Nord e/o nel mondo.
La Figc ne ha decretato la cancellazione dall’organico delle società calcistiche, (dopo aver acquisito sul campo il diritto a disputare il campionato di Serie B, al termine del quale, nel recente mese di maggio, riuscì anche a disputare i playoff per la promozione in serie A) per un motivo, a nostro modo di vedere assolutamente ingiusto ed immotivato, su cui metterà la parola fine il Consiglio di Stato nella decisiva udienza del 29 Agosto p.v.
La Reggina Calcio venne acquisita nel Giugno 2022 dall’imprenditore Felice SALADINI, di Lamezia Terme, titolare dell’azienda “Meglio Questo”, quotata in Borsa. All’atto dell’acquisizione, il suddetto SALADINI, dopo aver analizzato i bilanci della società e aver quantificato le passività, aveva pensato di ricorrere al c.d. “spalmadebiti” per appianare la situazione economica societaria.
Dopo alcuni mesi, però, la proprietà si rese conto che la mole debitoria era, in realtà, maggiore di quella emersa all’atto dell’insediamento. Pertanto, nel mese di Dicembre 2022, la Reggina Calcio faceva istanza di accesso al C.C.I.I. (il c.d. Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), presentando istanza alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria, per poter ripianare i debiti della società, secondo la suddetta normativa vigente, mai però attuata, fino ad allora, da nessuna società sportiva.
Non potendo rispettare alcune scadenze federali (febbraio ed aprile 2023), perché espressamente negato dal Tribunale di Reggio Calabria, la Reggina veniva penalizzata in classifica dalla Figc, inizialmente di 7 punti, poi ridotti a 5.
Il 21 Aprile 2023 la Figc emanava il comunicato 169/A che così recitava:
“Le società che hanno fatto ricorso o ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti dal D. lgs. N. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, ai fini del rilascio delle Licenze Nazionali di cui ai Comunicati Ufficiali n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023 continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal titolo I) dei citati Comunicati Ufficiali.
Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, le società interessate dai suddetti provvedimenti devono:
a) Entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la Co.Vi.So.C. copia conforme all’originale dei suddetti provvedimenti;
b) Entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti;
c) Osservare, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti.
Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio Federale.
L’inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere a) e b), determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato professionistico di competenza 2023-2024.”
A fine aprile 2023 la Reggina 1914 chiedeva l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e delle proposte di transazione dei crediti tributari e previdenziali, allegando il relativo piano, che veniva omologato dal Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Fallimentare, con provvedimento R.G. n. 22/2023 del 12.06.2023.
In detto provvedimento della competente Autorità Giudiziaria, veniva stabilito che il debito erariale, rideterminato nel 5% di quello originale, e quantificato in Euro 784.122, venisse pagato entro 30 giorni dalla data di emissione del provvedimento, quindi entro il 12 Luglio 2023. Nel suddetto iter giudiziario, il proprietario della Reggina Calcio Felice Saladini, metteva a garanzia un titolo di Stato del valore di 5 milioni di Euro, intestato alla società Enjoy srl, che gestisce le attività della Reggina Calcio.
La società Reggina Calcio, prima del 20 Giugno u.s., completava la documentazione per l’iscrizione al campionato 2023-2024, versando circa 7 milioni di Euro fra stipendi, Irpef, tasse d’iscrizione al campionato e fideiussione bancaria.
In data 27.06.2023 la Co.Vi.So.C. respingeva l’istanza di ammissione al campionato di serie B della Reggina Calcio, contestando il mancato pagamento del debito erariale di Euro 784.122 (che per loro andava pagato entro il 20 Giugno mentre per il Tribunale entro il 12 Luglio), e ritenendo il provvedimento di omologa emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 12 Giugno non definitivo, e pertanto riteneva di non ammettere al campionato la Reggina.
La stessa inoltrava ricorso, in data 5 Luglio provvedeva al pagamento del debito erariale (rispettando quindi le direttive del Tribunale di Reggio Calabria), ed allegava copia del bonifico effettuato, al ricorso proposto avverso l’esclusione al campionato di Serie B.
In sede di Consiglio Federale, però, in data 7 Luglio 2023, veniva confermata l’esclusione della Reggina con le stesse motivazioni sopraindicate, ovvero il mancato pagamento nei termini del debito erariale (nel frattempo però pagato) e l’asserita non definitività del provvedimento di omologa.
La Reggina, pertanto, si vedeva costretta a ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni, ultimo organo giudicante dell’ordinamento sportivo, che in data 20 Luglio u.s., respingeva ancora una volta il ricorso della Reggina, confermando le motivazioni dei suddetti organismi federali.
Esauriti i gradi di giudizio sportivi, la Reggina Calcio presentava ricorso al Tar del Lazio, sul quale riponeva gran parte delle possibilità di veder riconosciute le proprie ragioni, basate sull’aver seguito una legge dello Stato, aver rispettato le indicazioni di un organo statale come il Tribunale di Reggio Calabria, aver pagato tutto quanto andava pagato, ritrovandosi al momento, probabilmente, come l’unica società professionistica di calcio, in Italia, senza debiti.
Il Tar del Lazio, in data 3 agosto u.s., il giorno dopo l’udienza (tenutasi giorno 2), emetteva sentenza con cui respingeva il ricorso della Reggina e, nei giorni seguenti, rendeva note le motivazioni, per le quali aveva emesso tale verdetto. Le motivazioni si fondavano esclusivamente sul mancato pagamento del debito erariale di Euro 784.122 entro i termini stabiliti dalla Figc (quindi il 20 giugno), precisando che la ricorrente aveva giustificato il mancato pagamento entro il 20 giugno con “esigenze organizzative”.
Quindi il Tar del Lazio ha ritenuto di respingere il ricorso della Reggina semplicemente perché non avrebbe rispettato il termine perentorio imposto dalla Figc del 20 Giugno 2023.
Al riguardo occorre fare un inciso su una parallela vicenda che ha visto interessata la società calcistica del Lecco, promossa in serie B in data 18 Giugno 2023, a seguito di vittoria dei playoff di serie C. Anche per il Lecco i termini per iscriversi al campionato scadevano il 20 Giugno 2023 (quindi appena 2 giorni dopo la promozione ottenuta sul campo), ma la società lombarda, che non disponeva di un impianto idoneo a disputare il campionato di serie B, non è riuscita ad ottenere la disponibilità di un impianto alternativo da indicare alla Figc in sede di iscrizione. Soltanto il giorno dopo la scadenza del termine perentorio del 20 Giugno, il Lecco riusciva ad ottenere la disponibilità dello stadio di Padova, che indicava come impianto dove poter disputare le proprie gare casalinghe.
Per tale situazione, parallelamente alla Reggina, inizialmente, la Co.Vi.So.C. non accettava la richiesta di iscrizione, perché completata fuori termine. Il Consiglio Federale del 7 Luglio accettava il ricorso del Lecco, ammettendolo al campionato di serie B, giustificando la decisione col fatto che “l’elemento strutturale è meno rilevante di quello economico-finanziario”, precisazione che non è contemplata da alcuna norma vigente all’interno dell’organismo federale calcistico italiano.
Avverso tale decisione ricorrevano le società interessate, nello specifico il Perugia che, retrocesso sul campo, chiedeva al Collegio di Garanzia del Coni l’esclusione del Lecco, al fine di poter beneficiare di una riammissione al campionato di serie B.
Il Collegio di Garanzia del Coni, ritenendo che i termini perentori dovessero essere rispettati da tutti, oltre ad escludere la Reggina, escludeva anche il Lecco (ribaltando la decisione del Consiglio Federale della Figc), accogliendo l’istanza del Perugia.
In vista delle decisioni del Tar del Lazio, oltre al ricorso della Reggina, che chiedeva l’ammissione al campionato di serie B, proponeva ricorso la Figc che chiedeva l’ammissione del Lecco e ribadiva la richiesta di esclusione della Reggina. Al tempo stesso (fatto inaudito, mai successo e tipico di una congiura) la Lega di serie B proponeva un ricorso ad opponendum, che veniva fatto sottoscrivere ai presidenti delle 18 società ammesse al tempo al campionato di serie B, avverso l’iscrizione al campionato della Reggina. Analoga cosa veniva fatta con un ricorso ad adiuvandum, per chiedere l’ammissione del Lecco. Presentava ricorso contro l’iscrizione della Reggina persino il Coni.
Tutto ciò non faceva altro che voler, quasi, influenzare il giudizio del Tar del Lazio, come a voler imporre l’autonomia sportiva della Figc, che praticamente chiedeva di stabilire le squadre che avrebbero dovuto partecipare al prossimo campionato di serie B.
Purtroppo, va sottolineato che il Tar del Lazio, in sede decisionale, non ha fatto altro che avallare le richieste della Figc, giustificando la disparità di trattamento fra Lecco e Reggina con la medesima giustificazione addotta dall’organismo federale (ovvero che l’elemento strutturale è meno rilevante di quello economico – finanziario).
Non si è, pertanto, tenuto conto che la Reggina ha agito in rispetto di una legge dello Stato, che ha pagato nei termini indicati dal Tribunale di Reggio Calabria, e quindi non si parla di un mancato pagamento ma semplicemente di un pagamento effettuato in lieve ritardo a quanto preteso dalla Figc, ma comunque nei termini indicati dal Tribunale di Reggio Calabria. Riteniamo che per un pagamento “effettuato in lieve ritardo” (secondo l’interpretazione Figc), la sanzione applicata sia abnorme rispetto al fatto in sé stesso. Con le decisioni fin qui adottate vengono cancellati 109 anni di storia di una società calcistica, che rappresenta una città con una tifoseria molto passionale, che avrebbe danni catastrofici sull’intero territorio, sia sotto il profilo economico che sociale. Sarebbe stata, tuttalpiù, più equa altra sanzione, di tipo economico o altra penalizzazione in classifica, ma non certo la cancellazione del club e dei suoi 109 anni di storia.
Che poi sui termini ci sarebbe da soffermarsi perché il Comunicato Ufficiale n. 169/A del 21 Aprile 2023 della Figc che, in teoria, non potrebbe essere retroattivo, tenuto conto che la Reggina aveva aderito al C.C.I.I. a fine dicembre del 2022, dà spazio a diverse interpretazioni.
In particolare, al punto C, recita testualmente: c) Osservare, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti.
Riteniamo che l’interpretazione corretta del suddetto punto sia proprio quella in cui il provvedimento di omologa ha indicato come 12 Luglio il termine entro il quale pagare il debito erariale di Euro 784.122.
Pertanto, riteniamo di trovarci davanti ad un caso di gravissima ingiustizia che si sta consumando, con notevoli danni economici per la proprietà della Reggina, colpevole (sembra un paradosso) di aver aderito ad una legge dello Stato, nello specifico una legge che dovrebbe salvare le aziende dal fallimento, ma che in questo caso sta portando prima gli organismi sportivi e poi il Tar del Lazio a decretare il fallimento della Reggina.
Un’eventuale cancellazione definitiva della Reggina porterebbe alla riammissione in serie B del Brescia del presidente CELLINO che, in barba al più elementare concetto di pudore ed alle leggi italiane, candidamente, nello scorso mese di Aprile, nel corso della trasmissione televisiva Report, ebbe a dichiarare di “aver bruciato i faldoni di numerose squadre (8), contenenti le fideiussioni false prodotte, all’epoca in cui egli rivestiva la carica di presidente della Lega Calcio”, e il tutto sarebbe avvenuto poco prima dell’arrivo della Guardia di Finanza.
A ciò si aggiunga che quest’anno il Brescia è retrocesso dopo aver disputato i playout col Cosenza, ed a pochi minuti dalla fine della partita decisiva, vi fu una violenta invasione di campo dei propri tifosi, con conseguente sospensione della gara, violenti scontri con la Polizia, autovetture bruciate e tentativi di aggressione ai tifosi del Cosenza, che hanno portato nei giorni scorsi all’arresto di 4 tifosi bresciani, ed all’applicazione di ben 75 Daspo, dai 3 ai 10 anni, emessi dal Questore di Brescia.
Una cancellazione della Reggina per una norma forse mal interpretata, ma comunque in buona fede, ed in rispetto di una legge dello Stato, a beneficio di una società come il Brescia che, contrariamente al diritto acquisito sul campo della Reggina, era retrocesso sul campo, sarebbe l’ennesima grave ingiustizia nel mondo del calcio degli ultimi anni.
A ciò si aggiunga la disparità di trattamento di Reggina e Lecco, dove per la società lombarda viene giustificato il mancato rispetto dei termini di perentorietà mentre per la Reggina viene applicata una sorta di “pena di morte” sportiva. Per quanro sopra segnalato riteniamo di porre alla Vostra attenzione quanto sta accadendo in danno della Reggina Calcio, auspicando un giudizio obiettivo e sereno da parte del Consiglio di Stato, che il prossimo 29 Agosto sarà chiamato a decidere definitivamente le sorti della Reggina Calcio 1914 srl.
SUPPORTERS REGGINA 1914