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Seconda e Terza Categoria, i provvedimenti del giudice sportivo

2026-03-12 16:42

Redazione

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Seconda e Terza Categoria, i provvedimenti del giudice sportivo

Le decisioni del giudice sportivo

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Seconda Girone E e Terza Categoria Girone G, i provvedimenti del giudice sportivo dopo le gare del weekend:

 

GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale


Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 11.03.2026, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:
 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 07/03/2026
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

SOCIETA'
AMMENDA
€ 70,00 MILETO
per avere propri tesserati non identificati, a fine gara, preso parte ad una mass confrontation con
tesserati della squadra avversario (recidiva).
 

€ 70,00 POL.CITTA DI PALIZZI 1950
per avere propri tesserati non identificati, a fine gara, preso parte ad una mass confrontation con
tesserati della squadra avversaria e per aver danneggiato la porta del proprio spogliatoio che
riportava "una forte ammaccatura al centro" (con l'obbligo di tenere indenne la società Mileto dei
danni subiti se richiesti e documentati).
 

DIRIGENTI
INIBIZIONE FINO AL 25/3/2026
CICCONE FRANCESCO (MILETO)
perché a fine gara entrava in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria. 

 

ALLENATORI AMMONIZIONE (II INFR) 

BARBIERI GIUSEPPE (MILETO) 

 

ASSISTENTE ARBITRO SQUALIFICA FINO AL 25/3/2026 

MERICO RAFFAELE (POL.CITTA DI PALIZZI 1950) perché a fine gara entrava in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria. 

 

AMMONIZIONE (I INFR) 

FAZZARI SALVATORE (MILETO) 

 

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

KAMARA ADIKALIE (C.S.P.R. 94) 

BRUZZESE BRUNO (POL.CITTA DI PALIZZI 1950) 

 

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

MUZZOPAPPA ROBERTO (MILETO) perché a fine gara entrava in contatto fisico con un dirigente della squadra avversaria. 

ZACCONE VINCENZO (POL.CITTA DI PALIZZI 1950) perché a fine gara entrava in contatto fisico con un dirigente della squadra avversaria. 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) 

CORIGLIANO ANTONIO (AC. GALATRO CALCIO) 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 

SACCA PIETRO (C.S.P.R. 94) P

AVIGLIANITI SIMONE GIRO (POL.CITTA DI PALIZZI 1950) 

GENTILE MICHELE (REAL TAURIANOVA) 

TRIMARCHI GIUSEPPE (SPORT PALMI 2018) 

 

AMMONIZIONE (VIII INFR) 

NASSO IVAN (SAN FERDINANDO 1822) 

 

AMMONIZIONE (VII INFR) 

MAMMOLA ANDREA (REAL TAURIANOVA) 

 

AMMONIZIONE (VI INFR) 

ZUMMO ALESSIO (REAL TAURIANOVA) 

ABDELBAKY AHMED MOHA (SPORT PALMI 2018) 

GAUDIOSO VINCENZO (SPORT PALMI 2018) 

 

AMMONIZIONE (III INFR) 

MARASCO PANTALEONE (MILETO) 

AMUSO FRANCESCOPIO (REAL TAURIANOVA) 

TACCONE FERDINANDO (SAN FERDINANDO 1822) 

 

AMMONIZIONE (II INFR) 

CRUPI VINCENZO (NUOVA MEDIMO ORATORI) 

DI PIETRO ANGELO (REAL TAURIANOVA) 

GANGEMI ANTONIO (SPORT PALMI 2018) 

 

AMMONIZIONE (I INFR) 

BROSO FABIOGIROLAMO (MILETO) 

NASO DOMENICO (MILETO) 

PITITTO SAVERIO SALVATO (MILETO) 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL GARE 08/03/2026 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (VIII INFR) 

D'AGOSTINO ANTONIO (ANTONIMINA) 

 

AMMONIZIONE (VII INFR) 

TIGANI ROCCO (MELICUCCHESE) 

 

AMMONIZIONE (VI INFR) 

MARINI ANSELMO (MELICUCCHESE) 

 

AMMONIZIONE (III INFR) 

MARZANO MASSIMILIANO (ANTONIMINA) 

 

AMMONIZIONE (I INFR) 

SABA DOMENICO (MELICUCCHESE) 

BRESCI ANTONIO (SAN CALOGERO CALIMERA) 

MONTELEONE MICHELE (SAN CALOGERO CALIMERA) 

DAMATO SALVATORE GIOR (SANGIORGESE)

 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

DELIBERE Gara del 4/ 3/2026 SPORTING CERAMIDA - SINOPOLESE 

 

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il referto arbitrale, dal quale si evince che: - al 45'+8' del 2º T, il calciatore n. 16 della società Sporting Ceramida, sig. Gomez Gustavo Gabriel, commetteva un fallo imprudente su un calciatore avversario e veniva ammonito; - immediatamente dopo il calciatore n. 4 della società Sinopolese, sig. Alvaro Francesco, reagiva colpendo con un pugno al volto il calciatore avversario; - a tal punto l'arbitro, provvedeva ad espellere per condotta violenta il calciatore n. 4 della società Sinopolese, sig. Alvaro Francesco; - a seguito di questa decisione l'arbitro veniva accerchiato da più tesserati della società Sinopolese e tra questi riconosceva anche il dirigente accompagnatore ufficiale, sig. Panuccio Cosmo, il quale lo colpiva "con uno schiaffo alla nuca" facendolo cadere a terra; - a seguito dell'aggressione subita, l'arbitro riteneva non ci fossero più le condizioni necessarie per la prosecuzione dell'incontro e sospendeva definitivamente la gara; - una volta lasciato l'impianto di gioco, l'arbitro si recava presso il pronto soccorso dell'ospedale di Gioia Tauro ove gli venivano riscontrate delle "strie iperemiche regione laterale sx del collo" con una guarigione stimata in 3 GG. s.c.; Considerato che il comportamento del dirigente accompagnatore della società Sinopolese, sig. Panuccio Cosmo, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dai C.U. nº 104/A del 2014, 168/A del 2017, 49/A del 2022; - nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica ( ) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui " (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U. n. 161/CGF del 10/01/2014; Corte Giust. Fed. in C.U. N 153/CGF del 18/01/2011; e da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n. 056/CSA del 22/12/2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n. 114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi "; 

delibera 

1) infliggere alla società SINOPOLESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 

2) infliggere alla società SINOPOLESE l'ammenda di € 300,00 

3) penalizzare di UN punto in classifica la società SINOPOLESE; 

4) inibire il dirigente accompagnatore della società Sinopolese, sig. PANUCCIO Cosmo, fino al 30/06/2030, con la precisazione che detta sanzione, ai sensi dell'art. 35 comma 7 del CGS, deve essere considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare episodi di condotte violente; 

5) Squalificare per TRE gare effettive il calciatore della società Sinopolese, sig. ALVARO Francesco (nato il 06.10.2000), per il pugno al volto dato al calciatore avversario.

 

Gara del 8/ 3/2026 A.C. SCILLESE 2012 - SAN ROBERTO 

Il Giudice Sportivo Territoriale, letta la comunicazione pervenuta via mail dalla società A.S.D. SAN ROBERTO con la quale la stessa rinunciava alla disputa della gara in epigrafe; -visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 comma 3 e 18 comma 1 lett. b) del C.G.S.; 

delibera 

1) infliggere alla società SAN ROBERTO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 

2) penalizzare di UN punto in classifica la società SAN ROBERTO; 

3) infliggere alla società SAN ROBERTO l'ammenda di € 200,00 per seconda rinuncia. 

 

Gara del 15/ 3/2026 SAN ROBERTO - SINOPOLESE 

Il Giudice Sportivo Territoriale, letta la mail di rinuncia alla disputa della gara in epigrafe pervenuta da parte della società SAN ROBERTO; - visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 comma 3 e 18 comma 1 lett. b) del C.G.S. delibera 

1) infliggere alla società SAN ROBERTO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 

2) penalizzare di UN punto in classifica la società SAN ROBERTO; 

3) infliggere alla società SAN ROBERTO l'ammenda di € 400,00 per terza rinuncia. 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 04/03/2026 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) 

ALVARO CARMINE (SINOPOLESE) 

 

AMMONIZIONE (I INFR) 

GOMEZ GUSTAVO GABRIEL (SPORTING CERAMIDA) 

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